Controllare sì. Sorvegliare no. Dove si ferma il potere datoriale. Newsletter CDLHRBP #34
CDL HR per PMINewsletter per consulenti e PMI che vogliono passare dal fare adempimenti al creare strategia HR.
La giornata parte con un classico del lavoro moderno: internet giù, blackout totale, file che non si aprono e una newsletter che slitta. Un promemoria perfetto del motivo per cui oggi parliamo di controllo, tecnologia e confini giuridici. Perché quando i sistemi non rispondono, resta solo una cosa: sapere davvero come funziona il potere di controllo previsto dall’ordinamento e quali limiti non possono essere superati.
1. Il potere di controllo: la spina dorsale del lavoro subordinato
Nell’architettura del diritto del lavoro italiano, il potere di controllo del datore non è un’aggiunta opzionale. È uno dei pilastri che distinguono il lavoro subordinato da tutte le altre forme di attività. Il controllo può essere esercitato:
• direttamente dal datore di lavoro;
• indirettamente tramite soggetti gerarchicamente sovraordinati al lavoratore.
La gerarchia: non è una formalità, è il presupposto di legittimità. La struttura deve essere conoscibile dal lavoratore, percepibile, riconoscibile. La persona che controlla deve essere collocata in un livello superiore, non in una posizione ambigua o informale. La trasparenza organizzativa è una condizione di legalità.
2. I limiti: Costituzione, Statuto dei Lavoratori, GDPR
Il potere di controllo esiste, ma non è infinito. E i limiti sono precisi.
La Costituzione garantisce dignità e libertà personale. Lo Statuto dei Lavoratori (art. 4) vieta controlli a distanza generalizzati. Il GDPR introduce ulteriori vincoli: liceità, proporzionalità, finalità esplicite, minimizzazione dei dati.
Il lavoratore non può essere trasformato in una linea temporale di screenshot o in un insieme di metriche comportamentali. Non è ammesso un monitoraggio sistematico, continuo, intrusivo. Ogni dato raccolto deve essere necessario, pertinente e proporzionato all’obiettivo. Il controllo sì, la sorveglianza no.
3. La Cassazione n. 28365/2025: conferme, non rivoluzioni
La recente sentenza della Cassazione (n. 28365/2025) non apre scenari inattesi. Riconferma un principio fondamentale: non tutti gli accertamenti sugli strumenti aziendali sono controllo a distanza.
Il caso ruotava intorno a un computer aziendale, assegnato al lavoratore, sul quale erano emersi illeciti disciplinari. Secondo i giudici:
• il PC era strumento di lavoro, quindi soggetto a verifiche legittime;
• l’azienda aveva una policy chiara, consegnata ai dipendenti, che prevedeva accertamenti in caso di anomalie;
• l’intervento non era frutto di un monitoraggio costante, ma di eventi “alert”, ossia segnali specifici che avevano giustificato l’accesso.
Questa combinazione rende la verifica ammissibile: non un controllo generalizzato, ma un accertamento mirato, proporzionato, fondato su una policy comunicata in anticipo e, anche, su uno strumento aziendale, non personale.
4. Dove si colloca il consulente del lavoro?
Nel mezzo. Sempre nel mezzo. Tra tecnologia che corre, aziende che chiedono “posso farlo?” e normative che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone.
Il consulente del lavoro oggi lavora su tre piani:
• giuridico: sapere cosa è consentito e cosa no;
• organizzativo: aiutare le imprese a costruire procedure, ruoli e policy chiare;
• culturale: spiegare che il controllo non sostituisce la governance, e che non serve registrare ogni clic per gestire una persona.
La vera frontiera non è la tecnologia, è la proporzionalità. E per capirla serve un interprete, non un esecutore.
5. La linea di confine
Il lavoro digitale amplifica ambiguità e tentazioni: più dati, più strumenti, più possibilità di superare i limiti. La linea si traccia così:
• controllo funzionale all’organizzazione;
• niente sorveglianza continua;
• policy trasparenti;
• verifiche solo a seguito eventi specifici;
• tutela della dignità del lavoratore come parametro di sistema.
È un equilibrio delicato. Ed è proprio questo equilibrio che sarà al centro della tavola rotonda ANCL di venerdì ad Atri (TE).
Qui basta fissare il perimetro: il controllo è un potere, non un lasciapassare. E chi lo esercita deve conoscere bene il terreno su cui cammina.