FAQ

I lavoratori domestici, secondo il CCNL applicabile, sono inquadrati in otto livelli corrispondenti a specifiche mansioni e con trattamenti retributivi differenti. I livelli e le relative mansioni sono: 

Livello A: addetti a generiche funzioni domestiche (pulizie, cura del verde, aiuto cucina, ecc.);

Livello AS: addetti alla semplice compagnia;

Livello B: addetti a mansioni particolari (custodi, autista, giardiniere ecc.);

Livello BS: addetti ad attività di accudimento come babysitter e assistenti a persone autosufficienti;

Livello C: cuochi privati;

Livello CS: addetti ad attività di accudimento di persone non autosufficienti senza una specifica formazione al ruolo;

Livello D: addetti a mansioni complesse come: governanti e maggiordomi, amministratori di beni ecc.;

Livello DS: assistente a persone non autosufficienti con specifica formazione al ruolo; insegnanti privati ecc. 

Le retribuzioni minime contrattuali previste dal CCNL Lavoro domestico variano in base a due differenti paramenti. Il primo è il livello di inquadramento, il secondo il tipo di rapporto (convivenza, non convivenza, convivenza a tempo parziale). Per le singole voci retributive si rimanda alla tabella allegata al sito del Ministero del Lavoro

Si, per talune categorie di lavoratori ed in particolari circostanze sono previste delle indennità aggiuntive: 

  • per chi assiste bambini di età inferiore a 6 anni è prevista l’indennità aggiuntiva di € 130,78/mese (conviventi); € 91,63 (conviventi part-time); € 0,79/ora (non conviventi). 
  • Badanti che assistono più di una persona non autosufficiente € 112,97/mese oppure € 0,66/ora.

Il CCNL Lavoro domestico prevede che la retribuzione sia corrisposta per tredici mensilità. La 13^ sarà pagata nel mese di dicembre, in genere entro il giorno 25.

Come in qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro dipendente, anche ai lavoratori domestici (quindi Colf e Badanti), alla cessazione del rapporto di lavoro spetta un trattamento di fine rapporto (TFR).

Colf e badanti, come tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie pagate. Per ogni anno di servizio maturano 26 giorni di ferie, quindi 2,17 giorni per ogni mese di servizio.

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