Il tuo DURC dipende da una FAQ
Il sistema del DURC di congruità nel settore edile necessita di una regolamentazione più puntuale su alcune tematiche di particolare rilevanza.
La base di calcolo che decide la tua regolarità contributiva
non è definita dalla legge.
Il sistema del DURC di congruità, in fondo, è un sistema semplice da gestire. L'impresa affidataria inserisce il cantiere in Edilconnect, durata presunta dei lavori, eventuali subappalti, tipo di intervento da realizzare. La cassa edile, per determinare se il cantiere è soggetto al sistema della congruità, chiede l'importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA. Se l'importo è inferiore a € 70k il cantiere è esente. Questo importo è desumibile dalla notifica preliminare che le imprese sono tenute a inviare ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 81/2008.
Il calcolo dell'incidenza della manodopera, nel sistema Edilconnect, è effettuato però su un secondo campo "importo lavori edili". Questo campo può coincidere con il valore complessivo dell'opera oppure essere diverso. Possono essere escluse dai lavori edili una serie di
costi non sistematicamente dettagliati.
Per lavori edili si fa riferimento anche a quanto indicato nell'Allegato X al D.lgs. 81/2008, il quale elenca una serie di attività tipiche del settore come costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, montaggio di elementi prefabbricati, scavi.
Attività. Non acquisti. Non approvvigionamento di materiali.
Abbiamo quindi un sistema regolamentare costituito da fonti diverse e a mio parere non sufficientemente specifico e coordinato. Il solo fatto di affidare alle FAQ l'applicazione di un sistema così importante e allo stesso tempo "pericoloso" per le aziende è una scelta non condivisibile. Le FAQ cambiano, si correggono, a volte si contraddicono. Non sono fonte normativa. Eppure sono diventate il manuale operativo su cui si decide se un'impresa è regolare o no.
L'accordo interconfederale del 10 settembre 2020 stabilisce che la verifica dell'incidenza della manodopera è effettuata sul valore dell'opera. Il DM 143/2021 sembrerebbe spostare l'asse. L'art. 3 co. 2 dice che ai fini della verifica si tiene conto del valore complessivo dell'opera e del valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa. Due grandezze distinte, citate in successione. I lavori edili sono un "di cui" dell'opera. Una parte, non il tutto.
Questa distinzione non è operativa, non nasce dal simulatore, non è una scelta della CNCE. È scritta nel decreto.
Se i lavori edili sono un sottoinsieme dell'opera, esistono componenti dell'opera che non sono lavori edili. E, se seguiamo la catena normativa fino in fondo, l'art. 3 co. 2 rimanda all'art. 2, l'art. 2 rimanda all'Allegato X, l'Allegato X elenca sole lavorazioni. Quella componente esclusa non può che essere tutto ciò che non è attività lavorativa svolta in cantiere. Compreso il costo di approvvigionamento dei materiali.
Hanno ragione le Casse Edili che pretendono di includere i materiali nella base di calcolo?
Io a questo punto non lo so con certezza. E questa è esattamente la risposta sbagliata che un sistema regolamentare dovrebbe costringere un professionista a dare nel 2026.
Quello che so è che la norma, letta per intero e in modo coordinato, non lo dice esplicitamente. E che su una questione che determina la regolarità contributiva di un'impresa, "non lo dice esplicitamente" non è sufficiente.
Serve un chiarimento vincolante. Non un'altra FAQ.
Hai casi simili? Letture diverse? Riferimenti che ho trascurato? Come si comporta la tu cassa edile?