Ispettorato del Lavoro Cosa Controlla?

Ispettorato del lavoro cosa controlla? Cosa devono aspettarsi lavoratori e aziende in termini di domande e documenti da esibire? Una breve guida.

Lispettorato nazionale del lavoro (INL) è una agenzia pubblica, vigilata dal Ministero Del Lavoro, con ampi compiti di verifica della regolarità dei rapporti di lavoro. La verifica del corretto svolgimento del rapporto di lavoro, tra azienda e dipendente, può essere analizzato, dall’INL, sia sotto il profilo retributivo/contributivo, sia sotto il profilo della scrupolosa attuazione delle norme di salute e sicurezza.

INL come è strutturato.

L’ispettorato del lavoro riunisce tutti i funzionari ispettivi che prima appartenevano ad altre amministrazioni ma che comunque avevano funzioni di vigilanza in materia di lavoro. Fanno capo all’INL gli ispettori dell’INPS, dell’INAIL e delle ex direzioni provinciali del lavoro. Come tutti gli enti pubblici ha degli organi centrali e delle strutture territoriali, materialmente addette ad effettuare le ispezioni in azienda. Esistono quattro sedi interregionali (Milano, Venezia, Roma, Napoli) e varie sedi provinciali.

Compiti dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Diverse sono le funzioni assegnate all’INL, quelle sicuramente di maggior rilievo sono, il contrasto del lavoro nero e la verifica della corretta gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’INL esplica la sua attività nella vigilanza in materia di prestazioni sociali legate al rapporto di lavoro (es.: assegni familiari, maternità, infortuni e malattia), sull’effettiva dei trattamenti retributivi del personale nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro (CCNL), sul rispetto delle regole di gestione dei rapporti di lavoro (es.: contratti individuali di lavoro, riposi giornalieri e settimanali, orario di lavoro, ferie ecc.).  Detti compiti possono essere esercitati in qualunque ambito lavorativo e a prescindere dalla forma contrattuale attribuita al rapporto di lavoro (dipendente, autonomo, parasubordinato).

Poteri dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Agli ispettori del lavoro è attribuita la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, da ciò ne discende una serie di prerogative utili allo svolgimento dei compiti istituzionali. Al personale ispettivo, al fine di reprimere violazioni amministrative e/o penali, è consentito di poter accedere ai luoghi di lavoro in qualunque momento (notte e giorni festivi inclusi), di acquisire documenti, rilievi fotografici e dichiarazioni di lavoratori o di terzi. Ovviamente al personale ispettivo è concessa la facoltà di irrogare le sanzioni per le violazioni amministrative e/o di informare l’autorità giudiziaria di presunti illeciti penali riscontrati.

L’ispettorato del lavoro cosa controlla?

Quando in azienda si riceve una visita ispettiva non ci si trova in realtà nella fase iniziale delle accertamento. Infatti, gli ispettori, ricevuto l’ordine di servizio con l’indicazione della realtà lavorativa da sottoporre ad accertamento, iniziano una serie di adempimenti preventivi all’accesso stesso. Le attività preliminari consistono nella consultazione delle proprie banche dati per estrarre alcune informazioni, ad esempio visura camerale dalla quale si può evincere l’attività esercitata dall’azienda, i riferimenti del titolare o del legale rappresentante, la sede legale e quella operativa, le comunicazioni d’assunzione UNILAV, le risultanze INPS e INAIL. Quindi, quando l’ispettore si presenta all’ingresso dell’azienda, avrà un idea di massima di ciò che potrà riscontrare sul campo.

Quali documenti può chiedere all’azienda l’Ispettorato del Lavoro?

In linea di principio, l’ispettore può chiedere al datore di lavoro l’esibizione di una vasta serie di documenti, anche non strettamente collegati al rapporto di lavoro e comunque di pertinenza aziendale. In ogni caso l’azienda è tenuta ad avere (e di conseguenza, a richiesta, ad esibire) solo quei documenti che la legge prescrivere quali obbligatori. La tipologia di documenti varia secondo il tipo di ispezione in corso.

Ispezione in materia di lavoro (retributiva e contributiva)

In questa tipologia di accertamento le richieste più frequenti degli ispettori ai datori di lavoro, riguarderà i documenti tipici del rapporto di lavoro:

  • denuncia di iscrizione agli enti quali INPS e INAIL;
  • comunicazione d’assunzione al centro per l’impiego, ovvero il modello UNILAV;
  • contratto individuale di lavoro o lettera d’assunzione sottoscritta dalle parti;
  • libro unico del lavoro;
  • buste paga sottoscritte dal lavoratore per ricevuta;
  • tracciabilità del pagamento degli stipendi (contabili di bonifici, assegni, estratti conto ecc.);
  • denunce periodiche agli enti quali UNIEMENS, foglio salari INAIL;
  • quietanza versamento ritenute, contributi e premi con modello F24 oppure DURC in corso di validità.

L’indagine può riguardare periodi anche remoti o rapporti di lavoro cessati nei termini prescrizionali di 5 anni. Da precisare che, essendo l’ispettorato del lavoro una diramazione della pubblica amministrazione, i documenti già in possesso di altre PA (quali, ad esempio, INPS e INAIL) il datore di lavoro non è tenuto a fornirli senza incorrere in sanzione. Nel caso di mancata esibizione di documenti non disponibili presso la PA sono previste delle sanzioni amministrative da € 60,00 ad 645,00. Mentre, l’azienda che impedisca l’esercizio del potere di vigilanza agli organi ispettivi, è punito con una sanzione da € 1.290,00 ad € 12.910,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

Ispezione in materia di lavoro (sicurezza)

Nella vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro i documenti che in genere l’organo di vigilanza richiede sono anch’essi di varia tipologia. In primo luogo è buona prassi raccogliere tutti questi atti in maniera sistematica per non farsi trovare impreparati in caso di accesso ispettivo. Tra i documenti principali di custodire ed eventualmente esibire troviamo:

  • formale nomina di tutte le figure per la sicurezza sul lavoro e relativi attestati di formazione e aggiornamento;
  • attestazioni relative all’addestramento all’utilizzo di macchine e impianti particolari;
  • documento di valutazione dei rischi;
  • in alcuni casi piano d’emergenza e verbali esercitazione di evacuazione periodica;
  • nel settore edile piano operativo di sicurezza relativo al cantiere in cui si opera;
  • in alcuni caso documento valutazione rischi interferenze;
  • http://bustapaga.online/wp-content/uploads/2022/03/115-business-consulting-agency_blog_8-1.jpgeità alla mansione, rilasciata dal medico competente, ad alcune categorie di lavoratori;
  • ricevuta di consegna dei dispositivi di prevenzione ai lavoratori;
  • contratto di manutenzione dei presidi antincendio e relativi attestazioni di manutenzione eseguita (oppure registro);
  • verbali manutenzione periodica macchine attrezzature ed impianti.

Questi, in linea di massima, i documenti per quanto riguarda la vigilanza in materia di sicurezza. Ad ogni buon conto è opportuno tenere a portata di mano anche altri documenti relativi alla sede di lavoro quali ad esempio: agibilità dei locali, verbale installazione impianti (es.: elettrico, idrico, riscaldamento ecc.) verifica periodica messa a terra dell’impianto elettrico, planimetria dei locali ecc.

Quali sono le fasi dell’ispezione di lavoro?

Come si diceva in precedenza, quando l’ispettore entra in azienda, ha già un idea di massima di quello che troverà. L’ispezione ha inizio con la sua presentazione, ove è obbligato ad esibire la sua tessera di riconoscimento e comunicare al datore di lavoro la possibilità di farsi assistere dal suo professionista di fiducia (come ad esempio dal consulente del lavoro). In secondo luogo,  l’ispettore identificherà i presenti, che dovranno esibire un proprio documento d’identità. La fase successiva è caratterizzata dall’acquisire le informazioni dai lavoratori e dagli altri soggetti presenti. In fine chiederà all’azienda l’esibizione dei documenti di lavoro, in un momento successivo, rilasciando il così detto verbale di primo accesso. Il verbale di primo accesso è un riepilogo delle attività compiute in sede di ispezione.

Che domande fanno gli ispettori ai lavoratori?

Il personale ispettivo può acquisire informazioni da tutti i soggetti che possano avere una conoscenza dell’ambiente di lavoro. Possono, quindi, sentire il datore di lavoro e i suoi collaboratori (es.: dirigenti e preposti), i fornitori e sicuramente i lavoratori (tutti o in parte). Le domande tipiche che vengono rivolte ai lavoratori riguardano:

  • le mansioni svolte;
  • l’orario di lavoro osservato e il godimento dei riposi giornalieri, settimanali e annuali;
  • l’ammontare della retribuzione percepita e le modalità di corresponsione;
  • la data di assunzione.

In genere, gli ispettori, verificano le dichiarazioni del singolo lavoratore, ove possibile, incrociandole con le affermazioni degli altri lavoratori (es.: colleghi diretti di lavoro).

Quali documenti deve rilasciare l’ispettorato al soggetto ispezionato?

Al termine della prima giornata di accesso ispettivo, l’organo di vigilanza, è tenuto a rilasciare al legale rappresentate dell’azienda il così detto verbale di primo accesso. Nel documento sono riepilogate tutte le attività compiute dagli accertatori ed eventualmente i documenti che dovranno essere esibiti dall’azienda in un secondo momento, per il prosieguo dell’accertamento. Altro documento che viene prodotto durante le successive fasi ispettive è il verbale interlocutorio dal quale si evincono ulteriori verifiche effettuate e documenti acquisiti.

Cosa succede a conclusione degli accertamenti?

Quando l’ispettore ha compiuto tutte le verifiche ritenute opportune, riscontrando documenti esibiti e dichiarazioni dei lavoratori, sono prevedibili due esiti distinti. Nel caso non siano state riscontrate violazioni viene emesso un verbale attestante che dall’ispezione non sono emersi profili di irregolarità. Nel caso invece vengano rilevati degli illeciti amministrativa viene notificato un verbale unico di accertamento e notificazione, contenente tutte le irregolarità riscontrate. Il documento indica anche le modalità di pagamento della sanzione.

Cosa succede se non si paga quanto richiesto nel verbale unico di accertamento e notificazione?

Quando l’ispettorato verifichi il mancato pagamento delle sanzioni, nel termine di 5 anni, viene notificata all’azienda l’ordinanza ingiunzione atto esecutivo. In questa fase è possibile chiedere, sulla base di comprovate difficoltà economiche, il pagamento rateale delle sanzioni. E’ possibile proporre ricorso in tribunale se si ritiene illegittima la richiesta dell’ordinanza ingiunzione. Se, ancora, non si paga quanto richiesto nell’ordinanza ingiunzione, la somma viene iscritta a ruolo con notifica di una cartella esattoriale da parte di Agenzia Entrate Riscossione, eventualmente rateizzabile con aggravio di interessi.

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