Piena prova fino a querela di falso (2700 C.c.) Newsletter #19
CDL HR per PMINewsletter per consulenti e PMI che vogliono passare dal fare adempimenti al creare strategia HR.
Ieri vi ho raccontato di Cedolyno™, il nostro eroe in miniatura che può sopravvivere a tutto... tranne che alla Burokriptonite.
Oggi vi racconto cosa gli è successo davvero.
Sì, è una di quelle storie. Quelle che iniziano con un bel verbale sulla scrivania e il cliente in panico.
Lavoro nero. Maxisanzione.
Il classico: “Se lo assumi per tre mesi, paghi la sanzione ridotta. Altrimenti raddoppia.”
E allora, da bravo Consulente del Lavoro, cominci il solito percorso a ostacoli:
- Leggi il verbale con attenzione.
- Lo confronti con quello di primo accesso.
- Fai richiesta delle dichiarazioni rese dal lavoratore (che spesso arrivano tardi, quando arrivano).
- Ascolti la versione dell'imprenditore.
Ed è qui che iniziano le incongruenze.
Il verbale dice: “Gli ispettori si sono presentati, esibendo i tesserini.”
L'imprenditore ti racconta: <<Prima hanno girato tutte le stanze. Solo dopo, quando stavamo quasi per chiamare i Carabinieri, si sono qualificati.>>
Vabbè. Formalismi, dirai tu. Nel diritto del lavoro, conta la sostanza. Giusto?
Poi, se puoi, parli col lavoratore. E quando riesci ad avere la sua dichiarazione… …scopri che tutte le domande del modulo sono barrate. Tranne una riga, scritta a mano: “Sono qui per fare compagnia a mio zio.”
Fine.
Anche il titolare dell’impresa, interrogato sul punto, fa verbalizzare: “Mio nipote è qui solo per compagnia.”
E allora che fai? Valuti, studi, scrivi il ricorso, chiedi audizione, citi giurisprudenza, cassazione, logica. Non c’è prova di:
- mansione svolta
- orario
- retribuzione
- inserimento nell’organizzazione
- né subordinazione, né autonomia.
Ma sai cos'è rimasto nel verbale? La frase prestampata:
“...persona/e intenta/e a svolgere attività lavorativa…”
E questo basta. Per rigettare il ricorso. Nessun'altra motivazione.
Piccolo dettaglio bonus? Il verbale definisce l’impresa… un ristorante. (era un cantiere edile.)
Ah ma tranquilli, il primo errore è scusabile. Il secondo fa fede fino a querela di falso.
⚖️ E intanto, la Cassazione ci ricorda che:
Le dichiarazioni del lavoratore a verbale sono valide per provare l'illecito (Ordinanza 7801/2024)
Certo. Ma solo se quelle dichiarazioni ti inchiodano. Se provano un illecito appunto. Se invece dicono:
“Non sto lavorando, sono qui con mio zio” … non valgono nulla.
Questa non è solo una storia. È un sintomo. Una riflessione sul potere distruttivo della standardizzazione cieca, sulla forma che annulla la sostanza, sull’idea che un click o una casella barrata possa decidere la sorte di un’azienda.
Il formalismo è la Burokriptonite. E Cedolyno, da solo, non basta.
Ma proviamo allora a proporre delle soluzioni, non solo lamentela.
Questa vicenda finirà, presumibilmente, in un aula di tribunale con aggravio di costi per l'azienda e per l'amministrazione.
Forse è ora di pretendere che la legge:
- imponga un contraddittorio preventivo al verbale unico conclusivo;
- una vera audizione. Un altro nodo critico riguarda l’audizione prevista dall’art. 18 della Legge 689/1981. Secondo la norma, l’amministrazione è tenuta a convocare il trasgressore che ne faccia richiesta, per consentirgli di esporre le proprie ragioni prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Fin qui, tutto lineare. Ma nella prassi, soprattutto presso molti uffici periferici dell’INL, accade tutt’altro: quando l’audizione viene concessa (perché non sempre si viene nemmeno convocati, nonostante la richiesta), questa si svolge davanti a un funzionario che si limita a verbalizzare quanto viene detto, senza alcun potere decisionale. Il risultato? Un passaggio puramente formale, spesso inutile, perché a decidere se archiviare o procedere è un altro funzionario, che non ha assistito all’audizione e si limita a leggere la verbalizzazione. Un “ascolto” privo di dialogo, senza contraddittorio reale, che svuota la funzione stessa dell’art. 18, riducendolo a un rito burocratico. E così, anche quando si cerca di usare gli strumenti di difesa previsti dalla legge, ci si trova davanti a porte aperte solo per finta.
- e poi, in ultimo ma non per importanza, il pieno accesso a tutto il fascicolo dell'ispezione. Perché oggi alcuni dati sono "riservati" ma poi quando si va dal giudice questi stessi dati devo essere mostrati e allora, se il ricorso amministrativo deve avere una utilità deflattiva del contenzioso in tribunale, dobbiamo conoscere tutte le evidenze e non solo quelle che ci vengono mostrate in verbali, troppo spesso, precompilati e pure male.
- In fine, forse questo è un sogno, il diritto del lavoro è una materia complessa sarebbe il caso di avere delle commissioni ad hoc in stile fiscale? Chissa!
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