Il lavoro sportivo può essere svolto sia per società sportive professionistiche che dilettantistiche. Secondo la riforma del 2021, il lavoratore sportivo è definito come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il preparatore atletico e altre figure che esercitano l’attività sportiva a fronte di un corrispettivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. I lavoratori sportivi professionisti esercitano per società con fini lucrativi, mentre gli sportivi dilettanti per associazioni o società con prevalente finalità altruistica. I rapporti di lavoro si presumono di collaborazione coordinata e continuativa al ricorrere di determinati requisiti di durata e coordinamento. Sussistono obblighi semplificati di comunicazione obbligatoria di assunzione attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione alla tenuta del libro unico del lavoro

“Lavoro sportivo sia per professionisti che per dilettanti”

Lavoro sportivo in sintesi

La riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto diverse novità. Ecco un riepilogo delle principali:

– Definizione di lavoratore sportivo: la norma definisce come lavoratori sportivi gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici e sportivi, i preparatori atletici, gli ufficiali di gara e tutti quei tesserati che operano in una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportive sulla base dei regolamenti di Federazioni Sportive, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva a fronte di un corrispettivo.

– Regime previdenziale: tutti i lavoratori sportivi hanno l’obbligo di essere iscritti ad un ente previdenziale.

– Tipologie contrattuali: l’attività di lavoro sportivo può essere contrattualizzata in diverse forme, con un contratto di lavoro subordinato, autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, o con una prestazione di lavoro occasionale.

– Comunicazione del rapporto di lavoro: le associazioni sportive sono tenute a comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, qualunque sia la tipologia di contratto e anche per compensi inferiori ai 5.000 euro annui, al Registro delle Attività Sportive dilettantistiche.

Queste sono solo alcune delle novità introdotte dalla riforma del lavoro sportivo, che ha comportato anche modifiche al regime fiscale e contributivo applicabile ai lavoratori sportivi.

 

Lavoro Sportivo un mappa per orientarsi

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Home
Account
Cart
Search