Stesso lavoro e lavoro di pari valore

Il quarto criterio dell'art. 4: cosa il CCNL non pesa Cosa il CCNL pesa e cosa no

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Stesso lavoro e lavoro di pari valore

Cosa il CCNL pesa e cosa no

I contratti collettivi italiani classificano i lavoratori in livelli retributivi minimi sulla base di descrittori formali: qualifica, categoria legale, mansione tipica. Garantiscono un minimo salariale uniforme dentro categorie merceologiche.

Quello che non fanno è pesare l'apporto organizzativo specifico del ruolo nell'impresa specifica. Due lavoratori dello stesso livello, nella stessa azienda, possono fornire contributi qualitativamente molto diversi senza che la classificazione lo registri.

Il decreto trasparenza salariale chiede di affiancare al CCNL una valutazione che metta a fuoco proprio quello che il contratto non pesa.

I quattro criteri del comma 3

L'art. 4, comma 3 del decreto stabilisce che il pari valore si valuta su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, che tengono conto delle competenze, delle responsabilità, delle condizioni di lavoro e di qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici.

I primi tre sono già strutturalmente presenti nelle declaratorie dei CCNL. Il quarto è la cerniera aperta: il decreto non lo declina, rinvia ai fattori pertinenti alla posizione. È qui che si concentra il problema interpretativo che alimenterà i chiarimenti dell'art. 7 e le valutazioni congiunte dell'art. 10.

Nella pratica, leggere quel quarto criterio significa guardare a ciò che distingue due ruoli formalmente identici dentro lo stesso livello CCNL ma sostanzialmente diversi nell'impresa concreta. Non serve un sistema teorico per farlo: bastano alcune variabili oggettive e documentabili che il consulente del lavoro può già rilevare oggi.

Tre variabili che il CdL può documentare

Span of control effettivo. Numero di persone effettivamente coordinate, distinguendo coordinamento gerarchico stabile, funzionale temporaneo, di progetto. Per le PMI questa rilevazione spesso non esiste e va costruita.

Profondità della responsabilità funzionale. A quale punto della catena del processo il ruolo è responsabile dell'esito finale. L'addetto contabilità che chiude il bilancio ha profondità incomparabile rispetto a chi archivia le fatture passive, anche se condividono lo stesso livello CCNL.

Autonomia decisionale documentata. Quali decisioni il ruolo prende senza approvazione superiore: limiti di spesa, scelte operative, contatti con clienti. È la dimensione più sottovalutata e quella che si presta meglio a documentazione formale.

Non sono un elenco chiuso né un metodo: sono esempi di fattori pertinenti che, presi insieme, aiutano a spiegare perché ruoli di pari livello contrattuale possano avere valore organizzativo diverso.

Un caso: PMI metalmeccanica, 4 capi turno, stesso livello

Quattro capi turno, tutti al medesimo livello del CCNL Metalmeccanica, stessa retribuzione minima più un superminimo uniforme di 200 euro.

A coordina 6 operatori su una linea standard, autonomia decisionale bassa. B coordina 8 operatori con varianti di prodotto, autonomia bassa. C coordina 12 operatori su due linee, autonomia media. D coordina 22 operatori su tre linee, gestisce rotazione turni e straordinari fino a tetto definito.

Formalmente equivalenti per il CCNL. Sostanzialmente diversi nell'apporto organizzativo. Il superminimo uniforme di 200 euro, in questo quadro, è il punto di debolezza: copre il livello, ma è trattamento individuale che dovrebbe essere giustificato da criteri oggettivi.

Se domani arriva una capo turno donna con caratteristiche paragonabili a D e le viene riconosciuto lo stesso superminimo dei tre uomini, sul piano della parità di genere nulla emerge. Ma sul piano della differenza tra ruoli con apporto organizzativo diverso, sì: D riceve lo stesso trattamento di A, B, C pur avendo un peso significativamente superiore.

Una mappatura documentata di questi fattori permette al CdL di proporre al cliente la differenziazione su criterio oggettivo — superminimi di 100, 150, 200, 350 euro motivati dalla rilevazione — invece dell'uniformità che non regge alla prova dell'art. 10 sul 5%.

Il CdL come HR Business Partner

Per oltre cinquant'anni il Consulente del Lavoro è stato il presidio del cedolino e dell'adempimento. Dal 7 giugno 2026 diventa il presidio della giustificazione retributiva strutturata.

La differenza non è semantica. Il CdL di studio medio che gestisce 50 o 100 PMI dovrà costruire per ognuna un quadro documentato di questi fattori. Non glielo chiede la norma direttamente, ma senza quel quadro le richieste dell'art. 7 e i procedimenti dell'art. 10 diventano risposte improvvisate — e le risposte improvvisate in materia retributiva costano contenziosi.

I CCNL italiani sanno classificare livelli. Adesso bisogna imparare a pesare i ruoli.

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